Come posso richiedere la cancellazione dall’Ordine?
Si ricorda, innanzitutto, che LA CANCELLAZIONE AVVIENE SOLO E SOLTANTO A SEGUITO DI UNA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’ISCRITTO INTERESSATO E MAI IN AUTOMATICO.
In quali casi è possibile cancellarsi dall’Albo Professionale?
1. Se non si esercita e non si intende più, nemmeno in futuro, esercitare la Professione;
2. Se ci si trova in procinto di pensionamento e non si intende più esercitare la Professione, neppure in regime libero professionale;
3. Se, per qualunque altro motivo personale, non sia più possibile e/o non si intenda più esercitare la Professione.
Chi desiderasse richiedere la cancellazione dall’Ordine per cessazione dell’attività lavorativa, ivi compreso il pensionamento, deve dunque effettuare i seguenti passaggi:
1. Scaricare l’apposito modulo dal sito dell’Ordine e compilarlo.
2. Inviarlo a mezzo PEC all’indirizzo cosenza@pec.tsrm.org o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Via Fratelli Cervi n. 10 – 87100 Cosenza, con marca da bollo da 16 euro e copia del pagamento della Tassa d’Iscrizione Annuale dell’Ordine. Il modulo dev’essere inviato tassativamente entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si vuole richiedere la cancellazione, tenendo conto che la procedura sarà effettiva a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
N.B. Qualora la domanda non dovesse pervenire nei tempi previsti, occorrerà provvedere al pagamento della Tassa di Iscrizione Annuale anche per l’anno seguente.
Cosa accade se non ho pagato le ultime Tasse di Iscrizione Annuali, ma sono comunque rimasto iscritto?
Dal momento che la cancellazione non avviene mai in modalità automatica, sarà necessario che tutte le TIA pregresse siano versate per poter ottenere la cancellazione.
Come posso richiedere il trasferimento al nostro Ordine da un altro Ordine provinciale?
Chi desiderasse presentare domanda di trasferimento al nostro Ordine, a seguito di spostamento della residenza o dell’attività lavorativa, deve effettuare i seguenti passaggi:
- Scaricare il modulo sul sito dell’Ordine e compilarlo.
- Inviarlo a mezzo PEC all’indirizzo cosenza@pec.tsrm.org o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Via Fratelli Cervi n. 10 – 87100 Cosenza, con marca da bollo da 16 euro e copia del pagamento della Tassa d’Iscrizione Annuale dell’Ordine. Il modulo dev’essere inviato tassativamente entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si vuole richiedere il trasferimento. La procedura sarà effettiva dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta.
Dove posso verificare lo stato dei miei pagamenti?
È possibile verificare lo stato dei pagamenti direttamente dalla propria area riservata .
Dove posso trovare le comunicazioni ufficiali dell’Ordine riguardo la mia situazione amministrativa?
Le comunicazioni ufficiali dell’Ordine vengono recapitate direttamente sulla casella PEC personale dell’iscritto.
Ricordiamo che con la conversione in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 del Decreto n. 76/2020, tutti gli iscritti a un Ordine professionale sono tenuti a comunicare al rispettivo Ordine il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, pena la sospensione dall’Albo professionale.
Chi non fosse in possesso di una casella PEC può attivare quella messa a disposizione gratuitamente dall’Ordine, scrivendo all’indirizzo cosenza@tsrm.org
Chi ha già aderito alla PEC a disposizione dall’Ordine con dominio @pec.tsrm-pstrp.org o @pec.tsrm.org non dovrà comunicare nulla. È possibile verificare di avere la possibilità di entrare nella PEC accedendo dal sito https://webmail.pec.it/.
Chi desidera modificare l’indirizzo e-mail di recupero password per la sua casella PEC può seguire il presente TUTORIAL.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per i Professionisti Sanitari?
L’art 18, comma 2 del DL 36/2022, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche per:
- i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
- i soggetti passivi che adottano il regime forfettario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), e che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.
Continua a restare in vigore, anche per il 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche:
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art 10 -bis del DL 119/2018), così come modificato dall’art 5 comma 12 quater DL 146/2021, convertito con modificazioni, dalla L.215/2021;
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art 9 -bis, comma 2 del DL 135/2018). “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche“.
Dove posso scaricare i moduli per l’autocertificazione d’iscrizione all’Ordine, la variazione di residenza e la segnalazione di sospetta attività abusiva?
È possibile scaricarli direttamente dalla sezione modulistica del sito.