ECM – IL VALORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

La Formazione Continua dei Professionisti Sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute; il compito di ogni professionista sanitario è quello di mettere “il paziente al centro” delle sue prestazioni e questo si traduce in:

  • efficacia delle cure;
  • qualità e sicurezza;
  • sostenibilità economica;
  • soddisfazione del paziente e della famiglia.

Per garantire che tutti i professionisti sanitari che operano direttamente nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva si mantengano costantemente aggiornati, al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei singoli assistiti e della collettività, è stato realizzato il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM); l’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e, non ultimo, al proprio sviluppo professionale.

La Formazione Continua in Medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta; i professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile e prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del Programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

  • GLI ATTORI DEL SISTEMA ECM

Provider: un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in Sanità, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’aggiornamento ECM.  Il provider realizza l’evento, identifica il numero di crediti ECM associati all’evento stesso, attribuisce i crediti ECM al singolo operatore per il quale abbia accertato l’apprendimento, rilascia al termine dell’attività formativa l’attestato ai partecipanti e infine, entro tre mesi dalla conclusione dell’evento, comunica al COGEAPS l’elenco dei partecipanti che hanno ottenuto crediti.
L’accreditamento di un provider da parte di un’istituzione pubblica, quale la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) a livello nazionale, si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative ECM.

     Agenas e Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) è stata costituita con il D.M. 24 Settembre 2008 del Ministro della Salute e si avvale per lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza del supporto amministrativo-gestionale di Agenas, che cura, ai sensi della L. 244 del 2007, la gestione amministrativa del programma ECM e il supporto alla CNFC.

La CNFC definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

La CNFC definisce, inoltre, i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

      Co.Ge.A.P.S. 

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.

       Professionisti sanitari 

Il Programma nazionale per formazione continua coinvolge tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità sia privata sia pubblica.

La partecipazione al programma nazionale ECM da parte del professionista sanitario, che opera nella sanità pubblica o privata in rapporto di dipendente o di libero professionista, è obbligatoria secondo le modalità stabilite dalla Commissione Nazionale ECM ed è parte integrante sia della normativa vigente sia dei codici deontologici delle diverse Professioni.

Tutti i professionisti sanitari hanno, dunque, l’Obbligo Etico e Deontologico di apprendere, per poi mettere in pratica, le nuove conoscenze e competenze, al fine di offrire un’assistenza sanitaria di livello qualitativo elevato e di prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate.

PERCHE’ AGGIORNARSI? PER DARE PIU’ VALORE ALLA PROFESSIONE!

  • OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA PER IL PROFESSIONISTA SANITARIO

Il Professionista Sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art.16-quater del D.Lgs. n.502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L’Obbligo Formativo è Triennale ed è, per il Triennio 2020-2022, pari a 150 Crediti E.C.M., fatti salvi eventuali esoneri, esenzioni o altre riduzioni.

RIDUZIONI DELL’OBBLIGO FORMATIVO

La Riduzione dell’Obbligo Formativo per il Triennio 2020-2022 viene applicata:

  • nella misura di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  • nella misura di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

 

  • DESTINATARI E DECORRENZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO

Sono destinatari dell’Obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle Professioni Sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

Consulta l’Elenco delle Professioni Sanitarie al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto

L’Obbligo di Formazione Continua decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di Iscrizione all’Ordine.

Per le Professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’Obbligo di Formazione decorre dal 1° Gennaio successivo al Conseguimento del Titolo di Studio Abilitante.

Da tale data, il Professionista Sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del Triennio Formativo in corso; a tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per 3 il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale (al netto di esoneri ed esenzioni) e moltiplicando il risultato per il numero di anni residui del triennio formativo in corso.

  • ACCESSO ANAGRAFE CREDITI E.C.M.

Il Professionista Sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’Anagrafe Nazionale del Co.Ge.A.P.S., i crediti maturati ed il proprio debito formativo complessivo.

Per verificare i crediti ECM acquisiti è necessario accedere, previa registrazione, all’Anagrafe Crediti ECM sul portale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) al seguente link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

COME REGISTRARSI

  • nella schermata di accesso all’Area Riservata cliccare su “Sei un professionista della salute? Registrati”;
  • il passo successivo comporterà l’inserimento di tutti i vostri dati, come richiesto:

per i T.S.R.M. nella finestra FEDERAZIONE selezionate F.T.S.R.M.  e successivamente nella finestra ORDINE COLLEGIO ASSOCIAZIONE scegliete l’opzione Collegio Provinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Cosenza ed inserite il Numero di Iscrizione all’Albo (purtroppo al momento in cui scrivo il portale non è ancora aggiornato con la dicitura Ordine TSRM PSTRP di Cosenza);

per tutte le altre Professioni Sanitarie afferenti all’Ordine TSRM PSTRP di Foggia, se il Portale del Co.Ge.A.P.S. non consente la vostra iscrizione, è perché esso si trova in fase di aggiornamento con la banca dati di tutti i nuovi iscritti; tuttavia, qualora vogliate conoscere i crediti da voi maturati potete iscriversi al sito MyECM di Agenas al seguente link:

http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx

Il Servizio MyECM di Agenas mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider nazionali, mentre non fornisce informazioni in merito ai crediti erogati tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale; inoltre, My ECM ha carattere informativo e non certificativo, non possono essere caricati esoneri, esenzioni o altre riduzioni (per queste operazioni sarà necessario attendere l’aggiornamento della banca dati del Co.Ge.A.P.S.)

  • ATTESTATI ECM

Il Professionista Sanitario può richiedere al Provider l’Attestato ECM, dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati per ciascun evento formativo a cui ha partecipato; la consegna dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici e deve essere preceduta dal controllo, da parte del Provider, del superamento positivo delle verifiche finali alla partecipazione all’evento formativo.

La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica e non può, comunque, andare oltre il periodo di accreditamento dell’evento stesso.

Gli Attestati ECM devono riportare le seguenti indicazioni:

  • dati dell’Evento (Ente Accreditante, ID Provider, ID Evento, codice edizione);
  • dati del Partecipante (Codice Fiscale, Nome, Cognome, Ruolo, Crediti Acquisiti, Data Acquisizione Crediti e Professione);
  • sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Provider o di un suo delegato ovvero del responsabile scientifico dell’evento (nel caso in cui sia a ciò delegato).

Provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’Evento per inviare all’Ente Accreditante e al Co.Ge.A.P.S. i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale principio vale anche per i Corsi di Formazione a Distanza (FAD), i quali possono avere anche la durata di un anno; è, pertanto, possibile che, per vedere comparire i crediti ECM nel proprio profilo sul portale, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data di fine dell’evento formativo e non da quella in cui lui ha personalmente terminato lo stesso.

  • CERTIFICAZIONE ECM

Il Professionista Sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’Attestazione del Numero di Crediti Formativi registrati nel sistema del Co.Ge.A.P.S. e, al termine del Triennio Formativo di Riferimento, l’eventuale Certificazione del Pieno Soddisfacimento dell’Obbligo Formativo del relativo triennio.

Competenti al rilascio della Certificazione sono i relativi Ordini, Enti Certificatori che per il compimento di tale attività si avvalgono delle anagrafi gestite dal CoGeAPS.

Le Certificazioni rilasciate sono valide ed utilizzabili secondo la Normativa Vigente; nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi, i Certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle Dichiarazioni di cui agli Articoli 46 “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione” e 47 “Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà” del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

Nell’eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di Esoneri ed Esenzioni, richieste di riconoscimento di Attività di Formazione Individuale o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può, con una specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del CoGeAPS o rivolgendosi all’Ordine di appartenenza, integrare la propria posizione.

  • REGISTRAZIONE MANUALE DEI CREDITI ECM MANCANTI

Nel caso in cui al Discente (o al Docente), che ha partecipato ad un evento formativo ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l’attività formativa frequentata, non siano stati inseriti o siano stati inseriti in maniera incompleta o inesatta i relativi Crediti ECM, questi può rivolgersi in prima istanza al Provider per verificare l’invio dei dati.

Qualora il Provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto con i Crediti ECM nonostante il sollecito del professionista, (fermo restando la responsabilità amministrativa del Provider) il Professionista Sanitario può richiedere l’inserimento manuale dei propri crediti al CoGeAPS (con specifica procedura informatica da seguire sul portale) oppure all’Ordine di appartenenza; questi informeranno l’Ente Accreditante che, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del Provider, autorizzerà o meno il CoGeAPS o l’Ordine all’inserimento manuale.

Per presentare Istanza di Registrazione Manuale dei Crediti ECM devono sussistere le seguenti condizioni:

  • l’evento deve risultare inserito nel Portale ECM dell’Ente Accreditante;
  • il discente (o il docente) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni in cui chiede al provider di verificare l’invio dei dati ECM;
  • il discente (o il docente) deve rilasciare un’Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale specifica
  1. il nome ed il numero identificativo del Provider;
  2. il titolo ed il numero identificativo dell’evento e l’eventuale numero di edizione;
  3. luogo e data in cui si è svolto l’evento formativo;
  4. di aver partecipato all’evento e, nel caso del discente, di aver superato il test di valutazione e di avere diritto al riconoscimento dei relativi Crediti specificando Ente Accreditante, obiettivo formativo, ruolo (docente, discente, …) e data acquisizione crediti;
  • il discente (o il docente) deve produrre l’Attestato di Partecipazione all’evento di cui richiede l’inserimento dei Crediti, in originale o in copia conforme come da normativa.
  • ESONERI

L’Esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del Professionista Sanitario attraverso una procedura online da seguire sul portale di CoGeAPS oppure rivolgendosi all’Ordine di appartenenza e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di eventuali riduzioni.

La frequenza di Corsi Universitari finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM; la durata dell’Esonero non può eccedere la durata legale del Corso Universitario e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.

L’Esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale.

L’Esonero dall’Obbligo Formativo Triennale è calcolato come riduzione di 1/3 per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista sanitario come da template per Autocertificazione scaricabile al seguente link:

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_IX._Domanda_di_esonero.pdf

Il riconoscimento dell’Esonero può riguardare uno dei seguenti Corsi, ma sempre nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva Professione Sanitaria:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU/anno.

La Durata dell’Esonero, come già detto, non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario; qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggiore frequenza.

Eventuali Crediti ECM acquisiti nei periodi di Esonero saranno, comunque, conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’Obbligo Formativo Triennale.

  • ESENZIONI

L’Esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del Professionista Sanitario attraverso una procedura online da seguire sul portale di CoGeAPS oppure rivolgendosi all’Ordine di appartenenza.

Costituiscono una Riduzione dell’Obbligo Formativo Triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa di seguito indicate:

  • congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  • congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  • congedo per adozione e affidamento pre-adottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  • aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie, così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  • assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  • richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  • partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  • aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  • professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  • congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
  • professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

L’Esenzione viene calcolata nella misura di 2 Crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa.

Il calcolo dell’esenzione, ove coincidente con l’anno solare, sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo triennale; inoltre, l’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Crediti ECM acquisiti durante i periodi di Esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

Nel sistema anagrafico CoGeAPS l’esenzione è attribuita al periodo di sospensione dell’attività professionale, di cui all’istanza presentata dal professionista sanitario come da template per Autocertificazione scaricabile al seguente link:

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_X._Domanda_di_esenzione.pdf

Lascia un commento